Uffici stampa e portavoce, gli Enti locali devono adeguarsi alla legge
La comunicazione pubblica è regolata dalla Legge 150/2000 e successive norme, che prevede due ruoli fondamentali. Il portavoce è la figura politica di fiducia dell’amministrazione, svolta anche a titolo gratuito, che parla in prima persona in nome e per conto del vertice dell’ente. L’ufficio stampa, invece, elabora e dirama i comunicati, ha i rapporti con i media e non è di natura fiduciaria.
Per il portavoce non sono previsti titoli di studio o percorsi formativi, mentre l’ufficio stampa deve essere diretto da un giornalista, tutelato dal contratto siglato in sede Aran, che risponde alla deontologia ed è sottoposto al controllo dell’ordine. Le due funzioni, e quindi le due figure, sono ben distinte, separate e non sovrapponibili nelle funzioni.
Gli enti locali del Molise devono, dunque, adeguarsi alla Legge vigente evitando di ricorrere a libere interpretazioni (portavoce che svolgono il ruolo di ufficio stampa) o a surroghe non ammesse, come nel caso di amministratori o segreterie che firmano comunicati stampa.
Nei prossimi giorni, Assostampa e Ordine dei giornalisti avvieranno una capillare azione informativa sulla materia nelle amministrazioni locali del Molise, onde evitare spiacevoli ricorsi e contenziosi.