Decreto Cura Italia, i chiarimenti della Fnsi
Il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, c.d. “Cura Italia” ha introdotto agli articoli 19, 20, 21 e 22, come già precisato nella nostra precedente circolare 105/D del 18 marzo u.s., diverse misure di sostegno economico alle imprese ed ai lavoratori, tra cui i seguenti 3 nuovi ammortizzatori sociali:
1. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con la causale “COVID-19 nazionale” per le aziende industriali di cui all’art. 10 del d.lgs. 148 del 2015 che già normalmente beneficiano di questo tipo di cassa con altre causali. Non rientrano fra queste le aziende del settore dell’informazione;
2. L’assegno ordinario con la causale “COVID-19 nazionale” per le imprese e i lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterale oppure al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 2015;
3. La Cassa integrazione in deroga COVID-19 gestita dall’INPS per tutti i datori di lavoro privati che sono iscritti all’INPS e che non rientrano nelle ipotesi di cui sopra, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.
In tutte e tre le ipotesi il trattamento di integrazione salariale ha una durata massima di 9 settimane in un arco temporale compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.
In merito alla possibilità che il settore della carta stampata e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale possa accedere alla cassa integrazione in deroga COVID-19 gestita dall’INPS, di cui al suddetto punto 3, appare opportuno precisare che, ad oggi, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ritiene che le aziende editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale iscritte all’INPGI, non possano rientrare nell’ipotesi della cassa in deroga.
Infatti, salvo diversa indicazione da parte del legislatore o del Ministero del Lavoro, unici soggetti titolati a stabilire in via normativa o interpretativa quali imprese hanno diritto alla cassa in deroga gestita dall’INPS, si ricorda che le imprese editoriali sono iscritte all’INPGI e, pertanto, usufruiscono normalmente degli ammortizzatori sociali speciali regolati dall’art. 25 bis del D.lgs. 148 del 2015 pagati dall’Inpgi stesso, che provvede anche ad accreditare i contributi figurativi.
Laddove il Ministero del Lavoro o il legislatore dovessero disporre, nei prossimi giorni, in senso favorevole alla cassa in deroga per le imprese editoriali, va tenuto presente che l’accesso alla cassa in deroga COVID-19 richiede una deliberazione da parte delle regioni, un accordo quadro tra le regioni e le organizzazioni datoriali e richiede, pur sempre, l’accordo sindacale. Inoltre l’integrazione salariale dell’INPS non garantisce automaticamente la contribuzione figurativa all’INPGI.
Per quanto riguarda le emittenti radio-televisive e le altre imprese del settore che hanno accesso, normalmente, al Fondo di Integrazione salariale (FIS) gestito dall’INPS, di cui al suddetto punto 2, e che stanno trasmettendo l’opportuna informativa per accedervi con la causale “COVID-19 nazionale”, la Federazione Nazionale della Stampa ricorda – in linea con i recenti messaggi INPS n. 1287 del 20.3.2020 e n. 1321 del 23.3.2020 – che i nostri contratti collettivi di settore prevedono pur sempre un protocollo di consultazione sindacale finalizzato all’accordo, alla cui osservanza le aziende vanno richiamate. Si tratta dell’allegato D) per il contratto nazionale FIEG-FNSI, dell’allegato B) per il contratto collettivo AERANTI-CORALLO – FNSI e dell’allegato B) per il contratto collettivo USPI-FNSI.
L’INPS, ai fini dell’accoglimento della domanda, ritiene valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Quanto alla domanda di accesso le cui modalità di presentazione sono contenute nei suddetti messaggi INPS, il decreto legge n. 18 del 2020 prevede che il termine di presentazione della stessa è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e che, per l’accesso allo strumento, non si tiene conto del limite temporale delle 52 settimane nel biennio mobile, né tantomeno del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro per quanto riguarda i lavoratori, essendo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020.
Nello svolgimento delle vertenze sindacali, si rammenta che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo u.s. impone alle imprese il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e Parti sociali.
Il Protocollo, al punto 8, prevede, a proposito di organizzazione aziendale, che le imprese – avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali – potranno utilizzare , nel seguente ordine:
1. lo smart working;
2. gli ammortizzatori sociali e gli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione nelle ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività;
3. in via residuale, i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
La Fnsi resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.